FAQ

1. Cosa sono le Cure Palliative domiciliari?
Le cure Palliative domiciliari sono cure che vengono effettuate a casa della persona malata da parte di medici, infermieri, ed eventuali altre figure sanitarie (psicologo, fisioterapista, OSS) o non sanitarie; l'obiettivo primario è quello di controllare i sintomi sia fisici che psichici man mano che questi si presentano.
2. Quando si possono attivare le Cure Palliative?
Quando le terapie attive (chirurgiche, chemioterapiche e radioterapiche) non sono più efficace, cioè quando si dice "non c'è più niente da fare". Invece è in quel momento che per la persona malata c'è ancora tanto da fare.
3. Che cosa vuol dire "c'è ancora tanto da fare" se si sa che non c'è possibilità non solo di guarigione, ma neanche di miglioramento?
Vuol dire che bisogna "prendersi cura di quella persona in modo totale controllando i sintomi, aiutandolo nelle pratiche
burocratiche, valutando attentamente i suoi bisogni siano essi fisici o psicologici o etici o spirituali o sociali, standogli vicino nei momenti di sofferenza.
4. Quale impegno è richiesto alla famiglia?
Alla famiglia spetta il compito di monitorare la persona malata e allertare subito il personale delle Cure Palliative (reperibile giorno e notte), nel momento in cui si presentano dei problemi o un cambiamento delle condizioni.
Inoltre, si insegna al familiare o a chi li accudisce a svolgere delle semplici mansioni come togliere una flebo, svuotare la sacca del catetere, fare una semplice medicazione, ecc.
5. Ma chi decide che una persona ha bisogno di Cure Palliative?
O il medico di famiglia o l'oncologo o se il paziente è ricoverato il medico del reparto.
6. Solo chi è affetto da tumore può essere seguito dalle Cure Palliative?
No, ad esempio anche i pazienti affetti da malattie neurologiche progressive o pazienti gravemente cardiopatici o i "grandi vecchi" ossia pazienti in età avanzata affetti da molte patologie invalidanti.
7. Ma è vero che le cure palliative servono solo per sedare la persona malata quando sta per morire?
No, assolutamente. Le cure palliative devono essere attivate prima, non quando il paziente è terminale, infatti per garantirgli la miglior qualità di vita e dargli dignità nella morte è necessario fare un percorso, un cammino insieme.
8. Ma allora le cure palliative non controllano soltanto il dolore?
No, il personale dedicato è in grado di intervenire su qualsiasi sintomo: dal dolore, alla nausea, al vomito, alla fatica a respirare, il singhiozzo, la diarrea, ecc
9. Ma è vero che usate anche la morfina?
Sì, non bisogna aver paura della morfina o degli altri oppiacei, basta saperli usare nel modo giusto. Certamente nel lungo periodo, creano meno problemi degli antinfiammatori che si usano abitualmente.
10. Quando è necessario sedare un paziente?
Quando i sintomi sono talmente severi che non possono essere controllati neppure da alte dosi dei farmaci abitualmente usati.
11. Ma la sedazione abbrevia la vita?
No, semplicemente allevia il paziente facendolo dormire.

PARLARE DI SEDAZIONE

Parlare di cure palliative, nonostante ormai da decenni, la loro erogazione anche in Italia sia un dovere, è sempre difficile perché è ancora un argomento "tabù"; pochi lo conoscono altri preferiscono non parlarne. Ci voleva la scomparsa di una persona famosa come Marina Ripa di Meana, la quale lucidamente e spontaneamente ha chiesto di poter terminare i suoi giorni affidandosi alle cure palliative, per far si che televisioni e giornali se ne occupassero.

Sfatiamo intanto uno dei tabù che affliggono le cure palliative. Il termine palliativo non vuol dire inutile, come la maggior parte delle persona pensa; palliativo deriva dal latino pallium, mantello che San Martino ha diviso con un pellegrino per ripararlo dal freddo (il protettore delle cure Palliative è infatti San Martino).
Quindi come un mantello le cure palliative avvolgono, proteggono, si prendono cura del paziente nella sua totalità.
Questo concetto del prendersi cura, lo esprime bene il termine inglese "to care".
Infatti intorno alla persona malata, che è il centro del percorso di cura, si aggira una equipe composta da medici, infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti, psicologi, volontari non sanitari, e da ultimo ma non ultimo dalla famiglia.
Le cure palliative portano la morte. Ecco un altro concetto che va sfatato: le cure palliative sono l'insieme di interventi terapeutici, diagnostici, e soprattutto emotivi, psicologici e spirituali rivolti al malato ma anche alla sua famiglia, al fine di migliorare il più possibile la qualità di vita del malato nel rispetto della sua volontà.
Hanno diritto alle cure palliative coloro che sono afflitti da malattie oncologiche, neurologiche, respiratorie, renali, cardiologiche che comunque non avranno la possibilità di essere guarite, ma che devono sempre essere curate.

"Il paziente ha il diritto di sapere"

Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto delle condizioni sociali e culturali, la più serena e completa informazione sulla diagnosi, prognosi, prospettive terapeutiche e loro conseguenze nel rispetto dei diritti della persona, in modo che il malato possa esprimere liberamente ed in piena autonomia la sua volontà. Questa deve rappresentare non solo per il medico ma per tutta l'equipe l'elemento cardine su cui basare il proprio comportamento.

Dire la verità, che come si è detto prima deve essere commisurata alla capacità del malato di riceverla, non deve mai togliere la speranza.

"Morire in pace e con dignità"

Inevitabilmente il percorso della malattia arriva al termine, Quando si dice non c'è più niente da fare. Ed invece qui che c'è ancora tanto da fare.

La persona malata deve essere considerata persona fino alla morte ed il compito delle cure palliative è quello di "sedare dolorem", intendendo per dolorem la "sofferenza totale del malato".

Quando la malattia non risponde più alle cure, la sofferenza diventa intollerabile a causa di sintomi come il dolore insopportabile, la dispnea, il vomito o il singhiozzo e tali sintomi sono refrattari ad ogni tipo di terapia, il malato ha il diritto di decidere di sua volontà di porre fine a tali sofferenze chiedendo la sedazione che in questo caso diventa l'unica terapia per porre fine al calvario facendo dormire il paziente.

La sedazione non anticipa la morte, è la malattia che pone fine alla vita.

La sedazione è semplicemente il modo con cui una persona termina la sua vita terrena in serenità e dignità.

ESENZIONE TICKET

ESENZIONE TICKET 048

ESENZIONE DAL TICKET

Le persone ammalate di cancro hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami correlati alla cura del tumore diagnosticato e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
L'esenzione per patologia oncologica 048 può essere rilasciata direttamente dai Centri Accoglienza Servizi che si trovano presso le Oncologie locali dietro richiesta del medico specialista oncologo.

Modulistica: La domanda di esenzione dal ticket deve essere presentata all'Ufficio Esenzioni dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) dove risiede il paziente, allegando i seguenti documenti:
•tessera sanitaria
•codice fiscale
•documentazione medica, specialistica o ospedaliera, che attesti la malattia, in particolare fotocopia del referto dell'esame istologico.

Tessera di esenzione: presa visione della documentazione presentata, l'ASL rilascerà la tessera di esenzione recante il codice 048 specifico per patologie tumorali.

Benefici: dietro presentazione della tessera di esenzione si ha diritto ad usufruire gratuitamente, presso strutture pubbliche o convenzionate, delle prestazioni mediche e sanitarie (esami diagnostici e cure medico/infermieristiche) e i farmaci collegati con la patologia tumorale diagnosticata.

Orario Ufficio Esenzioni:
Distretto di Tortona
- Tortona 0131865215 - c/o ex-Caserma Passalacqua, Via Milazzo, 1
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30
- Castelnuovo Scrivia 0131865789 –Lunedì e Mercoledì: 14.00-16.00
 San Sebastiano Curone 0131875132 –Lunedì e Mercoledì: 9.00-12.00

Distretto di Novi Ligure
- Novi Ligure 0143332650 - Via Papa Giovanni XXIII, 1 – Da Lunedì a giovedì: 8.30-12.30
- Arquata Scrivia 0143636030 – Via Libarna, 267 Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 8.30-12.00 Martedì: 14,00-16,00
- Serravalle – Via Divano, 7 – 014361979 – Lunedì: 14,00-16,00 e Giovedì: 8,30-12,00

Le domande per ottenere qualsiasi beneficio assistenziale (invalidità civile, legge 104/92, ecc..) devono essere presentate all'INPS esclusivamente via computer munendosi di un codice PIN che si può ottenere nei seguenti modi:
• collegandosi in internet al sito dell'INPS (www.inps.it) e seguendo le istruzioni riportate cliccando su PIN ON LINE
• telefonando al Numero Verde dell'INPS 803164
• avendo in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
• rivolgendosi ad un Patronato convenzionato per farsi assistere nelle pratiche burocratiche

INVALIDITA' CIVILE

INVALIDITA' CIVILE TEMPORANEA

INVALIDITA' CIVILE

È necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia (o ad un medico comunque in possesso dell'apposito PIN) muniti di:
• tesserino sanitario
• carta di identità
Il medico compilerà il certificato inoltrandolo per via telematica all'INPS; il cittadino riceverà copia del certificato, firmato in originale e la ricevuta con un codice attestante il numero della pratica.
E' importante ricordare al medico di:
• segnalare l'eventuale indisponibilità da parte del paziente di recarsi alla visita medica in Medicina Legale in quanto allettato ed impossibilitato al movimento e quindi richiedere che la visita venga effettuata presso il domicilio segnalato
• segnalare che il paziente è affetto da patologia neoplastica per poter usufruire dei benefici della Legge 80/2006 che dà diritto ad avere la visita di accertamento dell'invalidità entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda
• compilare contestualmente anche la domanda per l'accertamento dello stato di handicap grave, in modo da poter usufruire dei benefici della Legge 104/1992 per la tutela dei diritti lavorativi, sia per se stessi o per eventuali familiari
Entro i 30 giorni anche il paziente deve completare e compilare la richiesta in modo autonomo on line oppure rivolgendosi ad un patronato convenzionato con:
1. copia della carta di identità,
2. copia del codice fiscale
3. la ricevuta rilasciata dal proprio medico
4. precedente verbale di I.C. (Invalidità Civile), in caso di aggravamento.
Il paziente (o l'operatore del patronato), compilerà la domanda, su apposito modulo, abbinandola al codice del certificato medico. Le due pratiche quindi arriveranno congiuntamente e contemporaneamente all'INPS.

La persona riceverà tramite posta la convocazione per sottoporsi a visita collegiale.
Un'apposita Commissione mista, della Medicina Legale dell'ASL e dell'INPS di residenza valuterà le condizioni cliniche della persona ed emetterà il suo giudizio. E' possibile anche avvalersi della presenza di un medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia, medico legale).
Il cittadino riceverà successivamente il verbale della visita con la percentuale di invalidità riconosciuta.
Nel caso in cui sia stato riconosciuto anche il diritto ad un contributo economico (pensione di inabilità o assegno di invalidità), l'INPS provvederà ad aprire una pratica per la verifica dei requisiti socio-economici richiesti e le relative modalità di pagamento, richiedendo alla persona, sempre in via telematica, i dati necessari.

Aggravamento: nel caso in cui ci sia una progressione della malattia, il paziente può richiedere l'accertamento dell'aggravamento dello stato di salute, allegando alla domanda la relativa documentazione medica.

Revisione: se lo stato di invalidità o di handicap è riconosciuto per un periodo temporaneo, verrà richiesta da parte della Medicina Legale una visita di revisione.

Benefici: i benefici sociali e/o economici connessi con il riconoscimento dell'invalidità civile dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito.
Per una Invalidità Civile al 100%, una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto:
 pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità con un limite di reddito annuo personale non superiore a 16.449,85 euro
 esenzione dal ticket per i farmaci e prestazioni sanitari, anche non correlati alla patologia oncologica (Codice C01)
Per una invalidità Civile pari o superiore al 74% una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto:
 assegno di inabilità erogata per 13 mensilità con un limite di reddito annuo personale non superiore a 4.795,56 euro

Indennità di accompagnamento: se il paziente, che ha avuto riconosciuta una percentuale di invalidità civile permanente pari al 100%, è impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non è più autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, può richiedere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica. L'assegno di accompagnamento è erogato per 12 mensilità ed è vincolato da limiti di reddito.

LEGGE 104

LEGGE 104/92
Congiuntamente alla domanda di invalidità civile è opportuno allegare anche la richiesta di accertamento di handicap in modo da non dover effettuare due visite mediche presso la Medicina Legale e poter usufruire dei BENEFICI ESIGIBILI DAI PORTATORI DI HANDICAP art 3 comma 3 Legge 104/92.

Benefici esigibili:
• Acquisto autovetture detrazione IRPEF
• Acquisto autovetture con IVA agevolata
• Agevolazioni fiscali per eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e in cui il portatore di handicap risiede stabilmente. Tra i lavori che vengono effettuati, possiamo
annoverare l'installazione di ascensori e montacarichi, realizzazione di strumenti tecnologici
per favorire la mobilità interna o all'interno o all'esterno dell'abitazione.
• Diritto per il maggiorenne con handicap grave, di usufruire di due ore di permesso al
giorno retribuiti o di tre giorni di permesso al mese retribuiti.
• Esenzione dell'imposta di trascrizione
• Esenzione al pagamento del bollo auto
• Eventuale riduzione ICI (informazioni presso il Comune di residenza)
• Eventuale riduzione del 50% del canone di abbonamento telefonico (informarsi direttamente presso il proprio gestore telefonico)

Benefici esigibili dai famigliari sul luogo di lavoro:
Permessi per assistenza portatori di handicap, parenti entro il 3 grado (Circolare INPS 45/2011), conviventi e non:
• Tre giorni di permesso al mese o due ore di permesso al giorno retribuiti.
• Diritto, ove è possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza consenso in altra sede.
• Diritto a non lavoro notturno obbligatorio.
• Aspettativa retribuita fino a 24 mesi (sulla base dei singoli contratti di lavoro).

TUTELA LAVORATIVA E PREVIDENZIALE

TUTELA LAVORATIVA
Permessi e congedi lavorativi
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Giorni di assenza per terapie salvavita
Lavoro notturno

TUTELA PREVIDENZIALE
Assegno di invalidità
Pensione di inabilità
Assegno di accompagnamento
Assegno ordinario di invalidità

In ambito lavorativo, le tutele e i benefici per i pazienti oncologici sono conseguenti allo stato di accertamento di una certa percentuale di invalidità e dell'accertamento dello stato di "handicap in condizioni di gravità" (Legge 104/92).
E' quindi sempre consigliabile soprattutto per i pazienti lavoratori inoltrare congiuntamente, tramite il medico di base, sia la domanda di invalidità civile sia la domanda di handicap grave.

BENEFICI ESIGIBILI

Trasferimento della sede di lavoro
Il lavoratore, pubblico o privato, con un accertamento di uno stato di handicap grave (Legge 104/92) ha diritto ad essere trasferito in una sede di lavoro più vicina possibile al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
Analogo diritto è riconosciuto al familiare che lo assiste

Cambio mansioni lavorative
Il lavoratore disabile (Legge 104/92) ha diritto ad essere assegnato a mansioni adeguate alle sue capacità lavorative mantenendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza nel caso in cui venga riassegnato ad una mansione equivalente o inferiore a causa dell'aggravamento del suo stato di salute.

Lavoro notturno
Il lavoratore con diagnosi oncologica può chiedere di essere esentato dai turni di lavoro di notte presentando al datore di lavoro un certificato attestante l'inidoneità a tale mansione rilasciato dal medico competente o da un medico di una struttura pubblica.

Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) e telelavoro
Il lavoratore con diagnosi oncologica che desidera lavorare durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura, quali il part-time e il telelavoro.
Per ottenere tale diritti, è necessario l'accertamento delle condizioni di salute da parte della Commissione Medica dell'ASL.
Il familiare di un malato oncologico ha la priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per prendersi cura del paziente.

Assenze durante la malattia
Indennità di malattia
Il lavoratore malato oncologico che non sia in grado di svolgere le mansioni lavorative a causa della malattia, ha diritto:
- ad assentarsi da lavoro per il tempo necessario per le cure e per le terapie fino alla guarigione
- a conservare il suo posto di lavoro (per un periodo di tempo)
- a percepire una indennità commisurata alla retribuzione
- all'anzianità di servizio per il periodo di assenza
- alla retribuzione a carico del datore di lavoro o ad una indennità di malattia a carico dell'INPS
Il datore di lavoro ha diritto a recedere dal contratto solo dopo il superamento del periodo di comporto previsto dalla legge. Il periodo di comporto ha una durata variabile in funzione della qualifica e dell'anzianità ed è stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Rapporto di lavoro privato: l'indennità di malattia viene pagata a partire dal quarto giorno successivo all'inizio della malattia fino ad un massimo di 180 giorni per ciascun anno solare. Di norma i primi tre giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro, mentre a partire dal quarto sono a carico dell'INPS.
Pubblico impiego: il dipendente assente per malattia conserva il proprio posto di lavoro per un periodo di 18 mesi nel triennio:
• intera retribuzione dall'inizio della malattia fino al 9° mese compreso
• 90% della retribuzione dal 10° al 12° mese di assenza
• 50% della retribuzione dal 13° al 18° mese di assenza
Il certificato di malattia viene inviato dal medico di famiglia entro 24 ore per via telematica direttamente all'INPS.


Fasce di reperibilità
Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di rendersi reperibile al domicilio comunicato nel caso di visite fiscali da parte dei medici dell'INPS o dell'ASL.
Le fasce di reperibilità sono:
Dipendenti pubblici: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni, compresi domenica e festivi
Dipendenti privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, compresi domenica e festivi
Per i malati oncologici l'obbligo di reperibilità non è strettamente necessario in quanto è ampliamente documentato il motivo dell'assenza. In particolare, per il settore del pubblico impiego, sono espressamente esclusi dall'obbligo della reperibilità i lavoratori la cui assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita con una invalidità riconosciuta.

Assenza per terapie salvavita
Alcuni contratti del pubblico impiego e del settore privato, prevedono che i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital per effettuare terapie salvavita siano esclusi dal conteggio dei giorni di assenza e siano retribuiti interamente. Alcuni contratti estendono tale esclusione anche per i giorni di assenza successivi per lo smaltimento degli effetti collaterali.

Le domande per i permessi e per i congedi lavorativi devono essere inoltrate al datore di lavoro e/o all'ente di previdenza, dopo che è stato riconosciuto il diritto ad usufruire della Legge 104/92.

Permessi lavorativi
Ottenuto l'accertamento della Legge 104/92, sia il lavoratore con disabilità sia il familiare che lo assiste posso usufruire di permessi lavorativi retribuiti:
• per il lavoratore con disabilità: 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili
• per il familiare: 3 giorni mensili a meno che il paziente non sia ricoverato
• nel caso in cui il paziente da assistere abiti ad una distanza superiore ai 150 km, è necessario portare adeguata documentazione che attesti l'assistenza

Congedo per cure agli invalidi (congedo retribuito di 30 giorni all'anno per cure) per la persona che ha il riconoscimento di una invalidità superiore al 50% per le cure mediche connesse alla causa dell'invalidità. Tali giorni, anche non continuativi, non vanno sommati al periodo di comporto.

Congedo straordinario biennale retribuito: il lavoratore dipendente, coniuge convivente del malato con handicap grave (Legge 104/92), ha diritto ad usufruire ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un periodo massimo di due anni. In caso di assenza del coniuge, tale diritto è riconosciuto ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli/sorelle conviventi con il paziente.

Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari: il lavoratore pubblico o privato ha diritto ad un congedo non retribuito, continuativo o frazionato, durante il quale conserva il posto di lavoro.

Pensionamento anticipato
Ai fini pensionistici, il lavoratore a cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al 74% ha diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido, fino ad un massimo di 5 anni.

Trattamenti pensionistici per invalidità
Settore privato
La norma di riferimento più importante, per il numero dei lavoratori interessati, è la Legge 222/94, che prevede:

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
E' una prestazione economica che spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria affetti da un'infermità fisica o mentale (accertata dal medico dell'INPS) che riduca in modo permanente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, a meno di un terzo (67%).
E' necessario che il lavoratore abbia cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. L'assegno ordinario di invalidità vale fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che verrà nuovamente sottoposto ad una visita medico-legale; tale assegno viene concesso anche se viene mantenuta l'attività lavorativa , in questo caso verrà sottoposto ogni anno a visita medico legale.
Per ottenere l'assegno ordinario di invalidità va inoltrata la domanda direttamente alla sede INPS o tramite gli enti di Patronato locali .
Il modulo è disponibile sul sito INPS (www.inps.it Sezione Moduli)
L'assegno ordinario di invalidità spetta dal mese successivo alla data di presentazione della domanda se sono soddisfatti i requisiti sia sanitari che amministrativi.

PENSIONE DI INABILITA'
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'Assicurazione generale obbligatoria che abbiano una causa di infermità o difetto fisico o mentale assoluta e permanente con l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (l'infermità non deve dipendere da cause di servizio)
E' necessario inoltre cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda
Il lavoratore che faccia richiesta di pensione di inabilità dovrà obbligatoriamente: cessare ogni tipo di attività lavorativa, cancellarsi dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali, rinunciare ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione
La domanda per la pensione di inabilità va presentata direttamente presso le sedi INPS o tramite gli enti di Patronato locali. Deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito inps (www.inps.it) corredata da certificazione medica.
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti (sia sanitari che amministrativi)

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
Se a causa della malattia ci sono delle limitazioni nella deambulazione o nella gestione autonoma di attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione), è possibile richiedere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento al momento della presentazione della domanda di invalidità

Settore pubblico
Le norme sono piuttosto complesse e variegate, diverse a seconda della cassa pensionistica cui il lavoratore è iscritto.
In linea generale sono oggetto di tutela e quindi di trattamento pensionistico le seguenti situazioni:
• inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte;
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Diversi sono i requisiti contributivi richiesti nelle sopracitate situazioni.

Gli accertamenti sono svolti, a seconda dei casi, da una Commissione Medica con sede presso la ASL o presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Data la relativa complessità delle situazioni che si possono prospettare, si consiglia di rivolgersi ad un Ente di Patronato di Assistenza ai Lavoratori per ottenere indicazioni circa l'iter da seguire per la presentazione dell'istanza.
Ulteriori informazioni si possono comunque reperire sul sito www.inps.it .

Sede INPS di Tortona - Via Milazzo, 1
Telefono: 0131 816511
Orario: Lunedì-Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Sede INPS di Novi Ligure - Via Bosco Marengo, 13
Telefono: 0143 334611
Orario: Lunedì-Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Call Center INPS: 803164 Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

DIRITTO AL TRATTAMENTO DEL DOLORE ED ALLE CURE PALLIATIVE

LEGGE 38/2010
Diritto al trattamento del dolore e all'accesso alle Cure Palliative

Assistenza Protesica Integrata

Rimborso spese per l'acquisto di parrucche

Viabilità e Trasporti pubblici


Legge 15 marzo 2010, n. 38
"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"

La Legge 38/10 tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
La Legge 38/10 garantisce al paziente affetto da una patologia cronico-degenerativa e ai loro familiari i seguenti diritti:
• una adeguata informazione sulla malattia (diagnosi), sulla scelta dei trattamenti possibili e sul decorso della malattia stessa (prognosi)
• rilevamento dei bisogni, non solo sanitari, per garantire un percorso di cura il più possibile personalizzato da parte dell'equipe curante
• controllo del dolore, attraverso l'obbligo della rilevazione e dell'immediato trattamento del dolore in tutti gli accessi con il personale sanitario.
• controllo degli altri sintomi fisici derivanti la progressione della malattia
• rilevazione e ascolto della sofferenza psicologica da parte dell'intera equipe di cura
• sostegno sociale e spirituale sia per il paziente che per la famiglia

Il cittadino ha diritto all'attivazione di un servizio di continuità assistenziale ospedale-territorio per il controllo del dolore e dei sintomi derivanti dalla malattia e dai trattamenti connessi alla cura al fine di mantenere una qualità di vita dignitosa.
Tale assistenza al domicilio del paziente è realizzabile attivando il Servizio di Cure Domiciliari.

Cure Palliative

Distretto di Tortona – Via Milazzo, 1 – Tortona - Telefono 0131865265
Ufficio accoglienza Cure Domiciliari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e 14.30 alle 15.30.
Unità Operativa di Cure Palliative 2° Piano Ospedale Civile di Tortona – Telefono: 0131865565

Distretto di Novi Ligure – Via Papa Giovanni XXIII, 1 – Novi Ligure - Telefono: 0143 332611
Ufficio accoglienza Cure Domiciliari: Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 15.

Distretto di Arquata/Serravalle Scrivia – Via Libarna, 267 – Arquata Scrivia Telefono 0143 636030
Ufficio accoglienza Cure Domiciliari: Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.


Servizio di Cure Palliative

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Occorre una segnalazione scritta del MMG al Servizio di Cure Palliative (UOCP). Per l'attivazione di questo servizio è fondamentale la presenza del care-giver (famigliare o persona che presta assistenza). Il programma terapeutico e assistenziale viene concordato tra il MMG e il servizio di Cure Palliative e l'ADI.

COSA PREVEDE IL SERVIZIO
Curare il paziente inguaribile (nel senso di prendersi cura) è il principio guida delle cure palliative. Mirano a prevenire e ridurre i sintomi invalidanti, inoltre forniscono un supporto psicologico, sociale e spirituale, rivolto sia alla persona malata sia al nucleo famigliare. Attraverso interventi di tipo multidisciplinare, si mira ad ottenere la migliore qualità di vita possibile. Le cure palliative favoriscono la consapevolezza del malato e la sua piena partecipazione nelle scelte che lo riguardano, tranne nel caso in cui il paziente esprima il desiderio esplicito di non essere informato.
Le cure palliative si possono effettuare a casa, quando le condizioni fisiche e psicologiche del paziente lo permettono e la famiglia può collaborare. Nel caso in cui non sussistano più tali condizioni è possibile attivare un ricovero programmato temporaneo o definitivo presso una struttura chiamata Hospice che garantisce una assistenza medico-infermieristica altamente qualificata nel controllo dei sintomi e nel supporto psico-fisico nella fase terminale della vita.

ASSISTENZA PROTESICA INTEGRATIVA
Per protesi si intende un dispositivo che sostituisce o integra una parte mancante o danneggiata da interventi chirurgici, come ad esempio una protesi mammaria.
Per presidio medico si intendono quegli ausili sanitari ritenuti necessari dal Medico Specialista o dal Medico di Famiglia, come per esempio: sacchetti per stomie e urostomie, pannoloni, traverse, carrozzine, letti articolati, deambulatori...
Per l'attivazione del servizio è necessario presentare all'Ufficio Protesi i seguenti documenti:
• domanda di richiesta (da ritirare presso l'Ufficio Protesi del Distretto)
• la prescrizione di un medico specialista operante presso una struttura pubblica
• Verbale o copia della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile
• Documento di Identità in caso che la domanda sia richiesta da una persona diversa dall'interessato

Ufficio Protesi e Ausili:
Tortona 0131865495 – c/o ex-Caserma Passalacqua, Via Milazzo, 1 dal Lunedì al Venerdì: 9-12
Novi Ligure 0143332653 – Via Papa Giovanni XXIII, 1 dal Lunedì al Venerdì: 9.00-12.00

CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO PARRUCCHE
La Regione Piemonte ha riconosciuto l'erogazione di un contributo per l'acquisto di parrucche, a favore di bambine, adolescenti e donne, residenti in Piemonte, affette da alopecia, dovuta a chemioterapia.
Il contributo è annuale ed è massimo di € 250,00, è vincolato da limiti di reddito e può essere concesso solo alle pazienti che non ne abbiano già beneficiato l'anno precedente.
Documentazione da presentare all'Ufficio Protesi del Distretto:
 certificato del medico oncologo/ematologo che attesti che la paziente è sottoposta a trattamento chemioterapico alopecizzante
 ricevuta di acquisto della parrucca (scontrino o fattura)
All'atto della presentazione della domanda bisogna precisare anche la modalità di rimborso (accredito sul c/c o invio di assegno circolare al domicilio)

Ufficio Protesi e Ausili:
Tortona 0131865495 – c/o ex-Caserma Passalacqua, Via Milazzo, 1 dal Lunedì al Venerdì: 9-12
Novi Ligure 0143332653 – Via Papa Giovanni XXIII, 1 dal Lunedì al Venerdì: 9.00-12.00


PARCHEGGIO RISERVATO A DISABILI
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 art. 381 e del D.P.R. 16/09/96 n. 610, art. 217 (ex art. 381 già art. 188 Codice Stradale) viene stabilito che le persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono richiedere - presso il comune di residenza - un'apposita autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide.
Tale autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi e viene rilasciata previa presentazione del certificato di residenza e della certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'ASL di propria competenza. Detto certificato andrà quindi presentato alla Polizia Municipale del Comune di residenza, per il rilascio del contrassegno
Qualora l'annotazione che si tratta di persona con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta sia già riportata sul verbale di invalidità civile, non è necessario richiedere ulteriori certificazioni all'ufficio medico – legale.
L'autorizzazione ha validità di cinque anni ed il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Le persone disabili in possesso del contrassegno, possono richiedere un posto auto riservato nei pressi della propria abitazione e/o luogo di lavoro.

Servizio di Medicina Legale
TORTONA
Via Milazzo 1 c/o ex Caserma Passalacqua
Tel. 0131/865738 – Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

NOVI LIGURE
Via Papa Giovanni XXIII,1 Tel. 0143/332621 – Dal Lunedì al Venerdì 8,30-11,30

TRASPORTI PUBBLICI
La legge 104/92 art. 26 impone a Regioni e Comuni di assicurare la mobilità delle persone disabili e di provvedere, con mezzi adeguati alla carenza o assenza del trasporto pubblico per garantire tale servizio su tutto il territorio nazionale. In diversi comuni sono in vigore tariffe ridotte per persone disabili, oltre alla possibilità di usufruire del servizio taxi gratuitamente o a tariffa ridotta.
Per maggiori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Trasporti del Comune di Residenza.

Per quanto riguarda di trasporto ferroviario, è possibile richiedere la Carta Blu se si è una persona con disabilità titolare dell'indennità di accompagnamento.
La Carta Blu è gratuita ed valida cinque anni (se l'invalidità è stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione).
La Carta consente di usufruire della gratuità del viaggio o del pagamento di un prezzo ridotto per l'accompagnatore, come di seguito precisato:
- nel caso di treni Espressi, Intercity ed Intercity notte viene rilasciato un unico biglietto al prezzo intero previsto per il treno utilizzato valido per due persone;
- nel caso di treni Frecciabianca, AV o di servizio in vettura letto o cuccetta, viene rilasciato un unico biglietto, valido per due persone il cui importo è pari alla somma dei prezzi di un biglietto base.
Per l'assistenza gratuita ai diversamente abili per i viaggi sui treni nazionali e regionali rivolgersi al 800 90 60 60 oppure www.trenitalia.com

Come sostenerci

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